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Codice di comportamento dell'Amministratore A.L.A.C.

 

TITOLO I
NORME DI COMPORTAMENTO PRESCRITTE
Art. 1

1) L'Amministratore nell'adempimento del proprio mandato deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia;
2) Nei rapporti con i condomini deve attenersi ad un comportamento imprntato alla civiltà, alla lealtà, alla trasparenza ed alla cortesia;
Se interpellato per qualsiasi questione, è tenuto a dare le dovute spiegazioni e, se richiesto, per iscritto;
3) Nel caso intervenga in discussioni tra condomini è tenuto alla più assoluta imparzialità e deve astenersi da ogni intervento nell'ìpotesi in cui abbia un interesse attivo anche indiretto.
4) E' tenuto in ogni caso alla più assoluta sincerità;
5) E' tenuto a custodire con ordine e precisione la documentazione è a compilare i registri in maniera esatta e irreprensibile;
6) E' tenuto, su richiesta è a spese del condominio richiedente, a fornire copia di tutta la documentazione che egli custodisce in forza del suo mandato;
7) E' tenuto nel caso in cui sia di chiamato a compilare il verbale di assemblea, (incarico che molto opportunamente dovrebbe sempre rifiutare) alla sua stesura in maniera ordinata, precisa e veritiera, non omettendo di riportare i singoli interventi;
8) E' tenuto a riunire con puntualità l'assemblea ordinaria ed è tenuto a riunire quella straordinaria, sempre nel caso che lo richiedono i condomini con la maggioranza di legge e comunque anche nel caso di richiesta da parte di uno solo, fatte salve le ipotesi in cui sia palesemente inopportuno;
9) E' tenuto qualora sia decaduto per decadenza dei termini o revocato, a riconsegnare immediatamente tutta la documentazione in suo possesso e ciò anche nell'ipotesi in cui possa vantare dei crediti nei confronti dei condomini;
10) E' tenuto, al termine di ogni gestione e puntualmente, alla redazione del rendiconto che dovrà inviare con congruo anticipo ai condomini, prima dell'assemblea di approvazione;
11) Nei rapporti con terzi e fornitori, deve perseguire soltanto gli interessi della collettività condominiale; deve astenersi inoltre da ricevere somme o regali e sotto qualsiasi forma;
12) E' tenuto infine all'osservanza delle norme di legge affinché non derivino conseguenze dannose ai condomini conseguenti ad azioni, omissioni o ritardi;

TITOLO II
SANZIONI
Art. 2

Censura: La censura è comminata a seguito di violazione di cui all'art. 1 salvi i casi più gravi di cui a seguito.
La censura è annotata sul curriculum e costituisce un punto di demerito.

Art. 3

Sospensione: può essere comminata la sospensione dalla carica di socio con decadenza di tutti i benefici e obbligo alla restituzione del timbro fino al massimo di un anno per le violazioni più gravi dell'art. 1 ai numeri 7, nell'ipotesi di stesura mendace del verbale, 11, nell'ipotesi di prescrizione di lievi somme o piccoli regalie, 12 nell'ipotesi di gravi danni arrecati i condomini.
La sospensione è annotata sulla tessera A.L.A.C.

Art. 4

Espulsione: comporta la decadenza perpetua dalla qualità di socio ha la condivido dire iscrizione viene eseguita in caso di violazione grave dei numeri 11, nell'ipotesi di cui l'Amministratore percepisca e somme ingenti a titolo di compenso per la stipula di contratti e 12, in caso di violazione dolosa di norme penali che contemplino reati di frode, furto e appropriazione indebita. Viene inoltre espulso il socio che rifiuti di sottoporsi a procedimento disciplinare o che non ottemperi agli ordini degli istruttore.
Viene comminata inoltre nel caso l'amministratore subisca tre censure.

TITOLO III
NORME PROCEDURALI
Art. 5

Il giudizio disciplinare è esperito dalla Commissione Disciplinare che è composta da tre membri: un legale (che funge da presidente) un tecnico ed un contabile o da un amministratore con almeno cinque anni di esercizio dell'attività.
Viene eletta dal Comitato Direttivo dell'A.L.A.C.

Art. 6

La denuncia viene inoltrata al Presidente della Commissione dal condomino nei confronti dell'amministratore iscritto e deve contemplare la precisa esposizione dei fatti che integrino violazione di norme comportamentali.

Art. 7

Il Presidente delega un consigliere istruttore (che sarà scelto in base alle sue conoscenze professionali in relazione alla materia trattata) e fissa la data per la comparizione delle parti.

Art. 8

Qualora l'amministratore non compaia ingiustificatamente o non accetti di sottoporsi al giudizio, l'istruttore ne dà notizia alla Commissione che ne determina la sua espulsione.
In caso contrario procede ad istruire la pratica.

Art. 9

Durante l'istruttoria le parti hanno la facoltà di sostenere le proprie ragioni e di portare prove a sostegno della propria difesa;

Art. 10

Ad istruzione chiusa l'Istruttore potrà:
a) rinviare a seduta collegiale della commissione per la valutazione dei fatti;
b) ordinare l'Amministratore di tenere un dato comportamento consono ai propri doveri, fissando un termine e inviando alla Commissione per la valutazione dei fatti.

Art 11

La Commissione, relazionata dall'Istruttore potrà:
a) assolvere l'Amministratore da ogni accusa;
b) accertare la violazione e comminare le sanzioni di cui agli articoli 2, 3, 4;
c) verificare l'ottemperanza all'ordine e, nel caso questa non sia avvenuta, dovrà espellere l'Amministratore dalla qualità di socio A.L.A.C. e, in caso contrario, decidere se e quale sanzione comminare.
La decisione, scritta, presa a maggioranza, deve essere adeguatamente motivata; è immediatamente esecutiva ed è impugnabile davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per motivi di legittimità su istanza dell'interessato nel termine perentorio di trenta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

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